Nuova proroga straordinaria per i fondi immobiliari quotati
Il Governo ha introdotto col decreto Ristori quater, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, la facoltà per i gestori dei fondi di modificare entro  il  31
 dicembre il regolamento  per  stabilire  la  possibilita’  di  prorogare   in   via straordinaria il termine di durata dei fondi non oltre il 31 dicembre
 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti  (la
 «Proroga Straordinaria»). 
Tale modifica del regolamento non e’ possibile solo nel caso in cui la scadenza al netto del periodo di grazia vada già oltre tale data.
Sarà quindi, almeno teoricamente, utilizzabile per il fondo Socrate in scadenza il 31 dicembre. Per i fondi che si trovano in periodo di grazia
l’ adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del
 Periodo di Grazia, fermo  restando  che  una  volta  scaduto  il
 termine della Proroga Straordinaria i gestori  possono  eventualmente
 avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per
 un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia  alla  data
 di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.  Facendo un esempio pratico il fondo Atlantic 1 che nel 2020 ha utilizzato il primo anno del Periodo di Grazia potrebbe utilizzare nel 2021 e 2022  la Proroga Straordinaria e poi riprendere nel 2023 e 2024 il  Periodo di Grazia.
L’adozione della Proroga Straordinaria  necessita dell’ approvazione   dell’assemblea   dei partecipanti dei fondi con voto a maggioranza senza necessità di quorum. I gestori possono prevedere la riunione ed il
 voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
 L’avviso di  convocazione  dell’assemblea  e’  pubblicato,  anche  in
 deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di  gestione,
 con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. 
 Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove  il  gestore  vi
 faccia ricorso, nel successivo Periodo di  Grazia,  la  misura  della
 commissione di gestione su base  annuale  e’  ridotta  di  due  terzi
 rispetto alla commissione di gestione  originariamente  indicata  nel
 relativo regolamento al momento dell’istituzione del fondo gestito ed
 e’ fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. 
Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi  apportate  in
 conformita’ al  presente  articolo  si  intendono  approvate  in  via
 generale ai sensi del  provvedimento  della  Banca  d’Italia  del  19
 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.