Tassazione

Il regime fiscale dei fondi immobiliari è un argomento molto complesso in quanto nel corso degli anni la disciplina è stata modificata più volte ed attualmente convivono insieme a quello vigente due regimi transitori<
Il regime fiscale descritto in questa pagina è quello che si applica agli investitori che detengono quote in misura non superiore al 5% del patrimonio del fondo

I fondi immobiliari sono esenti da imposte dirette, la tassazione è in capo al possessore delle quote al momento della percezione di proventi, della liquidazione delle quote e in caso di vendita delle stesse sul mercato.

  • Sui proventi distribuiti è applicata una ritenuta del 26% a titolo di imposta (sono redditi di capitale). I rimborsi anticipati di capitale effettuati nei confronti dei quotisti sono esenti da tassazione ma il prezzo di carico delle quote viene abbattuto dello stesso ammontare.
  • >In caso di liquidazione viene effettuata una ritenuta del 26% sulla differenza, se positiva, tra valore di liquidazione e prezzo di carico (reddito di capitale). Se dalla liquidazione del fondo si ha invece una perdita  viene generato un reddito diverso (minusvalenza).
  • La cessione delle quote sul mercato da invece sempre origine a redditi diversi: se la differenza tra prezzo di cessione e prezzo di carico è positiva si avrà una plusvalenza, se negativa una minusvalenza. La cessione delle quote sul mercato consente quindi (contrariamente alla liquidazione) di compensare minusvalenze preesistenti.

Il regime transitorio

L’aliquota del 26% si applica (in luogo della previgente misura del 20%) a decorrere dal 1° luglio 2014. L’ Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014 ha chiarito che la nuova aliquota si applica: − “sulla parte dei proventi distribuiti incostanza di partecipazione all’organismo di investimento dal 1° luglio 2014. A tal fine, rileva la data di messa in pagamento dei proventi a prescindere dalla data della delibera di distribuzione”; − “sui proventi di ogni tipo realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. In tal senso, detti proventi si considerano realizzati alla data di regolamento dell’operazione”.

Pertanto sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione a decorrere dal 1° luglio 2014, se riferibili ad importi maturati fino al 30 giugno 2014, continua ad applicarsi l’aliquota nella misura del 20 per cento.